NOVITÀ 730/4 INPS: NUOVA PROCEDURA DI TRASMISSIONE E RIFLESSI SUI CONGUAGLI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Da quest’anno c’è un’importante novità per la comunicazione riguardante la ricezione dei dati relativi ai Modelli 730/4 con sostituto d’imposta INPS. L’INPS riceverà i dati dei Modelli 730/4 direttamente dall’Agenzia delle Entrate, senza più contatto diretto con i CAF e Professionisti abilitati. Chiariamo, quindi, qual è il nuovo flusso dati e quali sono i riflessi sui conguagli per i contribuenti.

Il rapporto tra CAF e INPS, in tema di notifica (cosiddette Comunicazioni 730/4) degli importi per l’effettuazione dei conguagli fiscali da Modello 730 nelle Pensioni o nella prestazione di sostegno al reddito, ha seguito l’evoluzione tecnica degli strumenti informatici che di volta in volta, a partire dalla nascita del 730 negli anni ’90, ne hanno migliorato la gestione.

Si è iniziato dalla consegna delle Comunicazioni 730/4 con i floppy disk nelle sedi provinciali INPS fino ad arrivare, ai primi anni 2000, alla trasmissione diretta via internet in un’area riservata al CAF (o Professionista abilitato) e successivamente alla possibilità per i CAF di agire attivamente nei casi di mancato abbinamento con le prestazioni.

Ora cambia di nuovo tutto: con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21.11.2019 si è stabilito che dal 2020 anche le Comunicazioni 730/4 con sostituto d’imposta INPS dovranno essere trasmesse dai CAF (o Professionisti abilitati) all’Agenzia delle Entrate che, dopo la verifica delle Dichiarazioni 730 con i dati presenti nella proprie banche dati, provvederà ad inoltrarle all’INPS così come avviene già dal 2017 (Risoluzione 51/E del 24.04.2017 e successive norme) per tutti gli altri sostituti d’imposta. Stesso percorso, ma in direzione opposta, seguiranno gli esiti delle stesse Comunicazioni 730/4.

La nuova procedura interrompe quindi il rapporto diretto tra l’INPS ed i CAF (o Professionisti abilitati). In dettaglio le principali novità del nuovo flusso dati:

  • i CAF (o Professionisti abilitati) trasmetteranno all’Agenzia delle Entrate il flusso contenente le Dichiarazioni 730/2020 e i dati della Comunicazione 730/4 che la stessa Agenzia inoltra all’INPS;
  • gli esiti delle Comunicazioni 730/4 verranno trasmessi dall’INPS all’Agenzia delle Entrate che li renderà disponibili ai CAF (o Professionisti abilitati) nel portale degli Intermediari; sono state soppresse ai CAF tutte le funzioni disponibili nell’area riservata del portale INPS riguardanti i 730/4-2020 (esempio: Consultazioni sullo stato della Comunicazione 730/4);
  • nel caso di “Diniego” (scarto) della Comunicazione 730/4 da parte dell’INPS, per assenza di prestazione a favore del contribuente, il CAF (o Professionisti abilitati) non potrà più rielaborare la risultanza contabile per tentare l’abbinamento; si dovrà attendere la notifica dello scarto al CAF da parte dell’Agenzia delle Entrate; quindi, quando si sarà certi dell’erogazione della prestazione, si presenterà un 730 integrativo (tipo 2) indicando nuovamente l’INPS quale sostituto d’imposta;
  • eliminato il blocco che INPS attuava nel caso di “Credito elevato” ma, se la Dichiarazione 730/2020 non rientrasse nei parametri dell’Agenzia delle Entrate o ci fossero discordanze con il “Precompilato”, il conguaglio può essere sospeso per “Precontrolli” e liquidato successivamente dalla stessa Agenzia delle Entrate tramite bonifico sull’IBAN comunicato o con vaglia cambiario della Banca d’Italia.

Premesso quanto sopra, è quindi fondamentale che il contribuente valuti con cura con il CAF (o Professionista abilitato) se indicare l’INPS come sostituto d’imposta del contribuente nel Modello 730/2020. Pertanto:

  • va indicato l’INPS come sostituto d’imposta del contribuente se si è certi che l’erogazione della prestazione è in corso o prevista a partire dal 1° aprile in poi; se la prestazione è erogata successivamente al mese di luglio, la Dichiarazione 730 va trasmessa al CAF non prima del mese precedente all’erogazione della stessa; l’eccessivo anticipo potrebbe provocare il respingimento (“Diniego”) della Comunicazione 730/4 da parte dell’INPS;
  • presentare un Modello Redditi PF o un Modello 730 senza sostituto.

Preso atto di quanto sopra, e considerato l’elevato numero di contribuenti che gestisce l’INPS, già la norma prevede che l’Istituto effettui i conguagli a partire dal secondo mese in cui riceve la Comunicazione 730/4. L’errata attribuzione dell’INPS, quale sostituto d’imposta del contribuente, potrebbe pertanto portare ad un conguaglio notevolmente tardivo o addirittura che questo non venga effettuato entro l’anno.

Contattaci!

Compila il seguente Modulo o visita la pagina Contatti per scoprire tutti i nostri recapiti